Con la nuova stagione sportiva 2019/2020, il 12 giugno è entrato in vigore il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC, con alcune novità riguardanti i ricorsi e i reclami agli organi di giustizia sportiva. . 

 Scarica il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC 

Il cambiamento più significativo riguarda la modifica dei termini per i ricorsi alla Giustizia Sportiva di primo e secondo grado.


MODALITA’ DI PRESENTAZIONE RICORSO AL GIUDICE SPORTIVO E ALLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE.

  • Tutti gli atti dovranno essere comunicati a mezzo di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. 

  • Fino al 30 giugno 2020 le affiliate LND potranno utilizzare anche le precedenti modalità (fax, posta celere o corriere), ma dal 1.07.2020 la PEC diverrà unico sistema di introduzione del giudizio.


TERMINI RICORSO GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE. 

  • Il ricorso deve essere sempre preannunciato con dichiarazione depositata (la documentazione deve materialmente pervenire presso gli organi di GS con le modalità sopra descritte)

  • La dichiarazione va trasmessa da chi fa ricorso alla controparte (corredata dalla tassa di reclamo, a pena della improcedibilità) entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo allo svolgimento della gara.

  • La disposizione prevede che la ricorrente trasmetta il preannuncio alla controparte, fornendo la prova di invio all’eventuale controinteressato (ad es.: squadra avversaria in caso di ricorso che influisce sul risultato). 

  • Il preannuncio può non essere inviato nel solo caso sia effettuato per le posizioni irregolari dei calciatori.

  • Solamente nelle gare di playoff e playout, il ricorso, unitamente al contributo, è presentato entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.

  • Il ricorso che riguarda la regolarità del campo di gioco deve essere preceduto da espressa riserva scritta presentata dalla società all’arbitro

    • prima dell’inizio della gara, se l’irregolarità è sussistente prima dell’inizio della gara

    • con riserva verbale formulata dal capitano all’arbitro, se l’irregolarità è sopravvenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali. 

Le motivazioni del ricorso devono poi essere depositate, (vale a dire che tale documentazione deve materialmente pervenire presso gli organi di GS), presso la segreteria del Giudice Sportivo entro tre giorni feriali dalla disputa della gara.

Anche in questo caso la ricorrente deve trasmettere il ricorso alla controparte, offrendo  anche la prova di invio all’eventuale controinteressato, ove previsto. Si ricorda che il mancato deposito delle motivazioni di ricorso comporta la mancata pronuncia da parte del Giudice Sportivo.

A questo punto il Giudice Sportivo fisserà la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato agli interessati e controinteressati da parte della Segreteria degli Organi di GS.

La data di fissazione della pronuncia è molto importante, in quanto i soggetti individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia.


TERMINI RECLAMO CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE.

  • Il reclamo in appello deve essere preannunciato con dichiarazione (corredata dalla tassa di reclamo) entro due giorni dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare.

  • Va allegata anche la prova di invio del preannuncio anche all’eventuale controinteressato (ad es.: società avversaria in caso di ricorso che influisca sul risultato).

  • Le motivazioni del reclamo devono poi essere depositate presso la segreteria della Corte Sportiva d’Appello entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della decisione impugnata. Il mancato deposito comporta la mancata pronuncia sul ricorso da parte della Corte Sportiva d’Appello.

Qualora con il preannuncio venga chiesta copia dei documenti sui cui si fonda la pronuncia, le motivazioni del reclamo in appello devono essere depositate presso la segreteria della Corte Sportiva d’Appello entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei documenti richiesti.

Entro 5 giorni dal ricevimento del reclamo la Corte d’appello fisserà l’udienza. Il provvedimento di fissazione è comunicato agli interessati e controinteressati da parte della Segreteria.

La data d’udienza è molto importante, in quanto l’eventuale controparte o
controinteressato del ricorso possono far pervenire memorie e documenti 
fino a quattro giorni prima della data fissata per la pronuncia.


GARA INTERROTTA NON RIPETUTA, SI RIPRENDE DAL MINUTO DI INTERRUZIONE

  • La partita interrotta (per situazioni che non avranno comportato da parte degli Organi di GS l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del CGS quale ad es. la perdita della gara a carico di una od entrambe le società) non sarà più ripetuta, ma riprenderà in altra data dal minuto e dal risultato pendente al momento dell’interruzione.

  • Alla data attuale la modifica riguarda solamente le gare dei campionati dilettanti e non quelle del settore giovanile.


ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA SECONDA RINUNCIA CONSECUTIVA

  • Dalla stagione sportiva 2019/2020 l’esclusione di una squadra dal campionato non sarà più stabilita alla quarta rinuncia a partecipare o portare a termine una manifestazione sportiva alla quale la squadra risulta iscritta, bensì alla seconda rinuncia consecutiva.

  • Si ricorda che, oltre a non aver preso parte ad una gara o a non portarla a termine, anche il mancato pagamento di sommecoattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

  • Anche le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al campionato ai sensi del regolamento della LND non disputino due gare (e in questo caso la norma fa riferimento solamente alla mancata disputa di due gare e non di due gare consecutive), sono escluse dal campionato stesso. 

  • La mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore (se provata) non costituisce rinuncia.